ACQUISTO IMMOBILE RISTRUTTURATO

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 INTRODUZIONE

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il

termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute

per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

La stessa legge finanziaria 2008 ha introdotto nuovamente anche la

detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o

ristrutturazione o da cooperative (agevolazione che non era stata prorogata per l’anno

2007).

L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e acquistati entro il 30 giugno 2011.

È stata prorogata, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le

prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione,

realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire:

della detrazione Irpef del 19 per cento sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati

per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;

dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4 per cento sui beni finiti acquistati per la

costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed

edifici assimilati.

Nella presente guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio

le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

1. LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE

DI RISTRUTTURAZIONE

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito

delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre

2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni

di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite

massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione

Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica

che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti

aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono

calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti,

sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo

delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per

esempio, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si

avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione

non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente

in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione

della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.

La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che

siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento.

Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.

ESEMPI

1. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello

stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in

tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, o anche in cinque quote

di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di

ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque

quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un

rimborso.

Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti

dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese

di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone

fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili

ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi

e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

il proprietario o il nudo proprietario;

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

ATTENZIONE

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di

effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione

che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO

Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell’esempio sopra formulato, e l’Irpef (trattenuta

o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota

annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo.

L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione

dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in

detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico,

idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2008 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono

detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di

1.080 euro per ogni anno.

Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.

7RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

i soci di cooperative divise e indivise;

i soci delle società semplici;

gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui

intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio

della comunicazione di inizio lavori

(vedi più avanti)

. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge,

i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni

comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce

della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile

ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli

interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;

l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese

di acquisto dei materiali utilizzati.

PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d)

della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di

manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di

ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano

determinate parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori,

sono comprese:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

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 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)

e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);

le spese per l’acquisto dei materiali;

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le

autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

gli oneri di urbanizzazione;

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché

agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto

n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco

e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di

recupero edilizio.

La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,

solo quando riguardano le parti comuni.

Come precisato nella risoluzione 84/E del 7 maggio 2007, le parti comuni interessate sono

quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le

fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli,

gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune).

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,

soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento

e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza

gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la

tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione

di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature,

la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle

opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto

se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad

ogni condomino in base alla quota millesimale.

La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie

per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed inte-

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 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

grare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle

destinazioni d’uso.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne

la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici,

formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato

mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in

parte diverso dal precedente.

Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche

gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione

spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse

risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;

all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che

nei singoli appartamenti;

al conseguimento di risparmi energetici;

alla cablatura degli edifici;

al contenimento dell’inquinamento acustico;

ESEMPIO

La demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda

o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove

porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

ESEMPIO

Gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze

dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

ESEMPIO

L’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione

di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso,

il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area

privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.

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 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;

all’esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente

dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi

(ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che

gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore,

non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla

detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi

quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro

mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna

all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli

immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto

di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni

a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per

i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione

dei redditi.

adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte

di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente

illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui

realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi

casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;

ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali

atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:

rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

porte blindate o rinforzate;

apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

apposizione di saracinesche;

tapparelle metalliche con bloccaggi;

vetri antisfondamento;

casseforti a muro;

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI

fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per

l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle

opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia

finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature

o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra

un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di

una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati

su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di

una presa malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:

l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

il montaggio di vetri anti-infortunio;

l’installazione del corrimano;

interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere

residenziale.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad

osservare una serie di adempimenti.

Comunicazione di inizio lavori

Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di

inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia

o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata

al seguente indirizzo:

A tale modello devono essere allegati:

la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se

previste dalla legislazione edilizia;

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);

la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se,

però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello

tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le

copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va

allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici;

la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva

delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori

sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori

eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e

ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione

originaria;

la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui

questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).

La dichiarazione è esente da imposta di bollo.

Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le

caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione

può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini

di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale

s’intende fruire della detrazione.

Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti

interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per

territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

natura dell’intervento da realizzare;

dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,

da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa

in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

data di inizio dell’intervento di recupero.

ATTENZIONE

In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi

del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se

richiesta dagli uffici finanziari.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle

condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario

o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga

e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale

modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri

di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il

bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al

beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato

il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere

la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il

codice fiscale riportato sul bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio

è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede

al pagamento.

Altri adempimenti

Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti

debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista

iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato

all’esecuzione dei lavori.

La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti

i lavori in questione.

I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese

per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

ATTENZIONE

Nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto

legge n. 223 del 2006), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta.

ATTENZIONE

Alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico fanno eccezione quelle

relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti,

all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione,

infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta

la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore

del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti

e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE

Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito

viene recuperato dagli uffici finanziari:

la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;

la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o

quelli relativi alla domanda di accatastamento);

non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;

in assenza dei dati catastali, non è allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;

non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal

1997, se dovuta;

non è allegata la copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella

millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;

non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione

dei lavori;

non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando

obbligatoria;

non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del

bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che

richiede la detrazione;

il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;

le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di

Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative

agli obblighi contributivi.

Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione

comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare

la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio.

ATTENZIONE

Dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), è stata prevista una nuova

causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali. E’ stato infatti introdotto l’obbligo di indicare in maniera distinta,

nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera.

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 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi

contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della

dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SE CAMBIA IL POSSESSO

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione

e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione,

nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.

Compravendita, donazione e successione

Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero

edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto

alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo

se si tratta, però, di persona fisica).

Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile

ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue

spetta a quest’ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero,

il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso,

le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse

dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce

e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.

Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione

in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione,

i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti

che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre

2010.

La detrazione d’imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile

con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate

al risparmio energetico.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il

risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà

fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli

adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

In sintesi, si ricorda che i limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% (da

ripartire, dal 2008, da un minimo di tre a un massimo di dieci quote annuali di pari importo)

variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:

redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione

che attesti la

rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato;

redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet

www.acs.enea.it,

dell’attestato di certificazione energetica

se le procedure sono state

approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure

dell’attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre

comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è

più necessario questo adempimento;

redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito

internet www.acs.enea.it dell’apposita scheda informativa;

nelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera impiegata;

il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal

quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del

beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto

beneficiario del bonifico.

ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali previsti per gli interventi

di risparmio energetico si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di

concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 aprile 2008.

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti

 

 

100.000

euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici ( pareti,pavimenti, finestre, compresi

gli infissi, su edifici esistenti)

60.000

 

 

euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari

 

 

60.000

euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

(installazione di impianti dotati di caldaie)

30.000

 

 

euro (55% di 54.545,45 euro)

17

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

2. L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il

2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per

il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa,

effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva

agevolata del 10 per cento.

L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali

e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore

complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal

decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

ascensori e montacarichi;

infissi esterni e interni;

caldaie;

video citofoni;

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

sanitari e rubinetteria da bagni;

impianti di sicurezza.

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza

tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al

recupero edilizio;

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;

b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo

complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

18

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale

che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per

cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento

particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per

cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di

Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO

E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,

l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

Si tratta, in particolare:

A.

 

degli interventi di

restauro

risanamento conservativo

ristrutturazione

B.

 

degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione

edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti

beni finiti , vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità

(ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori,

sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

19

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

3. LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ACQUIRENTI E

GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

È stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione Irpef

del 36 per cento relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti

interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio

2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da

cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o

assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento

calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario

pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante

dall’atto di acquisto o di assegnazione.

La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di

48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).

Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i

termini previsti.

Per effetto delle varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, la misura dell’agevolazione

spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa e del periodo in

cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (vedi tabella).

Rogito stipulato dal

1° gennaio 2006

al 30 settembre 2006

Detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi

eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione

dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

Rogito stipulato dal 2002 al 2005

e dal 1° ottobre 2006 al

30 giugno 2007

(per immobili ristrutturati

entro dicembre 2006)

Detrazione del 36% (sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione

dell’immobile indicato nell’atto).

La spesa complessiva su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere

l’importo massimo di 48.000 euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Essa comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente dall’impresa di costruzione

o dalla cooperativa.

Acquisti di immobili ristrutturati

dal 1° gennaio 2008 ed entro il

31 dicembre 2010

Detrazione del 36% (sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione

dell’immobile indicato nell’atto) su una spesa complessiva massima di

48.000 euro.

ESEMPIO

 Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro

Costo forfetario di ristrutturazione (pari al 25% di 180.000 euro) = 45.000 euro

Detrazione (pari al 36% di 45.000 euro) = 16.200 euro

20

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

LE CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2011. Il termine

“immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non

è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato,

così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto

o assegnazione;

l’unità immobiliare acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati

eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia

riguardanti l’intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione

che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di

esso, anche se rilevante);

i lavori devono essere eseguiti dall’impresa dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

COSA FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE

Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del

modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti

mediante bonifico.

21

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

4. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

IN COSA CONSISTE

I contribuenti, che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione

della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef,

nella misura del 19 per cento, gli interessi passivi e i relativi oneri

accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare,

stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea,

ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19 per cento è pari a 2.582,28

euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Per costruzione e ristrutturazione

si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al

provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di

ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.

457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Per abitazione principale

si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari

dimorano abitualmente.

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il

contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato

nei registri anagrafici.

LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti

condizioni:

il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di

costruzione o nei diciotto mesi successivi; tale ultimo termine di diciotto mesi è stato elevato

a partire dal 1° dicembre 2007 (fino al 30 novembre era di sei mesi);

l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei

lavori di costruzione;

il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità

immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del

mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.

22

 LE AGEVOLAZIONI FISCALI

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari

contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata

dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi

al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in

cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla

conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla

detrazione.

In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione

finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione

principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo

che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga);

in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione

dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione

comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente

legislazione edilizia, i lavori di costruzione non s

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
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dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
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