CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRI

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CHI PUO' USUFRUIRNE

A favore di coloro che vendono l'immobile per il quale al momento dell'acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la "prima casa" (descritti al capitolo 2), la normativa vigente riconosce un credito d'imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente "prima casa".

Il beneficio "prima casa", ed e' pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non puo' essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta.

Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio e' richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta e registrato.

Imposta di registro pagata sul primo acquisto Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto
3.750 euro 3.500 euro
CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE
3.500 euro
la differenza (250 euro) non puo' essere chiesta a rimborso

 

Puo' usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni "prima casa") ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982.
In tal caso e' pero' richiesto che l'acquirente, gia' allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della "prima casa".

COME SI UTILIZZA

Il contribuente puo' utilizzare il credito d'imposta in vari modi:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui e' stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta e' necessario che il contribuente manifesti la propria volonta' con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione e' stata omessa, e' comunque prevista la possibilita' di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non e' preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioe' usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato e' pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"

A CHI COMPETE A CHI ACQUISTA LA "PRIMA CASA" ENTRO UN ANNO
DALLA VENDITA DI QUELLA CHE AVEVA ACQUISTATO IN
PRECEDENZA CON LE MEDESIME AGEVOLAZIONI
QUANTO SPETTA IMPORTO PARI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, O ALL'IVA,
PAGATA CON IL PRIMO ACQUISTO
(IN OGNI CASO, MAI SUPERIORE ALLE IMPOSTE
DOVUTE CON IL SECONDO ACQUISTO)
QUANDO UTILIZZARLO IN DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE DOVUTE SUL SECONDO
ACQUISTO O SU ALTRI ATTI SUCCESSIVI
IN DIMINUZIONE DELL'IRPEF DOVUTA
PER L'ANNO IN CUI E' STATO RICONOSCIUTO IL CREDITO
IN COMPENSAZIONE DI ALTRI TRIBUTI O CONTRIBUTI DA VERSARE CON IL MOD. F24


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